Norma di comportamento n. 230
CREDITO IVA NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Maggio 2025
Il debito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale non si compensa con il credito che si genera posteriormente, nel rispetto della par condicio creditorum.
Al contrario, il credito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale è compensabile, sia in senso verticale, che in senso orizzontale, con il debito che si genera posteriormente, in quanto tali compensazioni non ledono il principio della par condicio. In alternativa alla compensazione, il credito IVA può essere chiesto a rimborso a decorrere dalla presentazione della dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 74-bis, D.P.R. 633/1972.
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