AIDC - Sezione di Milano

Sul VIES l'Agenzia segue l'impostazione della Norma di comportamento AIDC n. 204


29/01/2019


 

Milano, 29 gennaio 2019

Caro Collega,

mi fa piacere segnalare che, stimolata dalla Norma di comportamento AIDC n. 204 del settembre 2018,  l’Agenzia delle Entrate  ha recentemente modificato l’impostazione precedente riconoscendo l’irrilevanza dell’iscrizione al sistema VIES ai fini dell’applicazione della non imponibilità per le cessioni di beni intra – unionali.

Siamo lieti di aver contribuito ancora  una volta e concretamente al miglioramento del sistema fiscale e al raggiungimento della certezza del diritto, condizione necessaria perché gli operatori svolgano la propria attività in assoluta sicurezza.

Il cambio di rotta dell’Agenzia, rispetto alla prassi precedente che, esattamente al contrario, indicava l’iscrizione VIES come elemento essenziale, è giustificato dalle valutazioni giuridiche svolte dalla Commissione AIDC, sulla scia degli interventi della Corte di giustizia dell’Unione, in particolare, con le sentenze Plöckl C-24/15 ed Euro Tyre C-21/16.

L’Agenzia riprende un ulteriore passaggio della Norma di comportamento, a riguardo degli effetti della Direttiva n. 1910/2018, in vigore dal 1 gennaio 2020, che ripristina il principio di rilevanza dell’iscrizione VIES, ma limitatamente alle cessioni di beni intra-unionali, e non anche per i servizi, per garantire la corretta applicazione del regime di tassazione a destinazione previsto dal regime definitivo dell’IVA europea.

Complimenti al Presidente Paolo Centore e a tutti  Componenti ed Esperti della “Commissione per le norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria” di AIDC Milano  per il lavoro svolto con competenza e lungimiranza al fine di interpretare, con ponderata equità di giudizio, le norme del nostro ordinamento tributario.

Con i migliori saluti.

Edoardo Ginevra
Il Presidente