AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
AIDC - Il decalogo per rafforzare il sistema economico tutelare l’attività professionale e d’impresa
Presentato il 7 settembre alle forze politiche
07/09/2022
L’AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nell’ambito della propria attività di valorizzazione della figura e del ruolo dei dottori commercialisti e di promozione della risoluzione di temi e problemi di categoria, ha elaborato una riformulazione della proposta in 10 Punti presentata nel 2018, con l’intento di offrire un contributo fattivo all’auspicato “new deal” del sistema economico italiano e segnatamente del mondo professionale ed imprenditoriale.
Primaria importanza è, così, attribuita al rafforzamento dei vincoli posti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, al fine di riconoscerne espressamente la prevalenza quale interpretazione teleologica delle norme fiscali, al passaggio della competenza del contenzioso tributario dal MEF al Ministero di Giustizia, all’obbligo di revisione contabile ed apposizione del visto di conformità per tutti i soggetti beneficiari di contributi pubblici.
In tale contesto assume, altresì, rilievo l’istituzione permanente di un organo di controllo della spesa pubblica, con poteri e funzioni equiparabili a quelle dell’Agenzia delle Entrate, la codificazione unitaria delle norme tributarie mediante la elaborazione di tre testi unici, con il conseguente divieto di formulazione di leggi tributarie al di fuori degli stessi, la riformulazione della riduzione al 50% dell’imposizione sul reddito incrementale per imprese e professionisti e la riduzione del 50% della ritenuta di acconto dei redditi per professionisti con dipendenti.
In estrema sintesi, le proposte possono essere così enucleate:
I. Interventi sull’ordinamento ed il sistema tributario:
- Elevazione a rango costituzionale dello Statuto dei Diritti del Contribuente: E’ un intervento da tempo richiesto da AIDC, in ragione della preminenza delle disposizioni contenute nello Statuto, volte a garantire la pari dignità tra Amministrazione finanziaria e Contribuente, mediante l’adozione di misure, in gran parte comportamentali ed attuative dei principi costituzionali, atte a garantire un equo rapporto tributario (irretroattività rafforzata di norme tributaria; certezza ed immutabilità del quadro impositivo nel momento in cui il reddito è percepito; divieto di normazione impropria, ecc.). In tale ottica, si renderebbe necessario ampliare lo Statuto e rafforzarne i vincoli con un intervento legislativo, che, in attuazione delle statuizioni della Corte di Giustizia Europea, cristallizzi nella disposizione normativa:
- l’automatica prevalenza della normativa comunitaria per i tributi armonizzati;
- l’adeguatezza e proporzionalità del sistema sanzionatorio alla gravità e volontarietà della violazione;
- l’istituzionalizzazione del “favor rei” per ogni disposizione fiscale;
- l’effettività del “ne bis in idem”.
2. Sottrazione della competenza della giurisdizione tributaria al Ministero dell’Economia e Finanze: La riforma del processo tributario, pur connotandosi per innovazioni di rilievo e da tempo auspicate, quali l’istituzione del giudice tributario di carriera, ha mantenuto l’inquadramento dei Tribunali tributari all’interno del MEF, lo stesso Ministero del quale fanno parte l’Agenzia delle Entrate e le altre articolazioni dell’Amministrazione finanziaria, che rappresentano, però, la controparte del contribuente nel processo tributario. Una irrazionalità giuridica, che rende immediatamente necessaria la riconduzione di tale organo all’interno di un differente comparto.
In tale contesto, si dovrebbe avviare anche un ripensamento dell’istituto della mediazione tributaria, da svolgersi anch’essa in ambito neutro, al fine di garantire la terzietà.
3. Codificazione unitaria delle norme tributarie – elaborazione di tre testi unici: TUIR, TUIVA, TUIT e conseguente divieto di formulazione di leggi tributarie al di fuori di essi: Quale necessario corollario alla statuizione di effettività dello Statuto dei diritti del contribuente, si pone la revisione e razionalizzazione dell’impianto legislativo tributario, mediante la riconduzione della pluralità di norme in tre testi unici:
- Testo unico delle imposte sui redditi;
- Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto;
- Testo unico delle tasse e delle altre imposte.
Naturalmente, dalla loro promulgazione nessuna norma impositiva potrà essere disposta al di fuori dei testi unici.
Del pari, si rende indispensabile una armonizzazione delle modalità di determinazione delle basi imponibili, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, non solo formale ma anche sostanziale, che comporti soprattutto l’eliminazione dei limiti alla deducibilità dei costi inerenti all’attività svolta.
II. Misure a salvaguardia del sistema economico del paese
4. Istituzione permanente dell’Organo di controllo della spesa pubblica: È indispensabile che la spesa pubblica sia oggetto di verifiche e controlli al pari delle entrate pubbliche. Per questo è necessario rendere strutturale, dotandolo di una indipendente struttura autonoma, la figura del Commissario straordinario alla Spending Review, dotandolo di poteri di controllo di merito, mediante l’istituzione di una specifica agenzia, riunendo sotto il suo controllo competenze ad oggi disperse in vari organi (Ragioneria Generale dello Stato, sezioni di controllo della Corte dei Conti, vari elenchi dei revisori, con connesso potere di nomina dei revisori).
5. Obbligo di revisione contabile per tutti i soggetti beneficiari di contributi pubblici: Sempre nell’ottica del controllo e contenimento della spesa pubblica, si rende indispensabile che l’istituto della revisione contabile, sancito per le società commerciali dimensionalmente rilevanti, venga esteso anche a tutti quei soggetti, che, a prescindere dalle dimensioni, godano di contributi pubblici.
6. Moratoria dell’entrata in vigore delle misure connesse al Codice della crisi d’impresa: In ragione dell’attuale contesto congiunturale, che sta determinando maggiori difficoltà nel raggiungimento e mantenimento degli equilibri finanziari delle imprese anche in ragione dei maggiori costi delle fonti energetiche e delle materie prime, è auspicabile un rinvio dell’entrata in vigore degli indicatori di allerta.
7. Revisione delle modalità di dilazione dei debiti tributari: Sempre in ragione del particolare momento di crisi economica e delle connesse difficoltà, vista la ripresa della notifica dei carichi a ruolo ed il loro concentramento negli ultimi mesi, è quanto mai opportuno disporre una revisione delle modalità di rateizzazione dei debiti tributari, che consenta di provvedere al versamento del dovuto in un maggior termine, con prolungamento perciò del numero di rate concedibili per onorare il debito.
III. Iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’attività professionale e d’impresa
8. Riduzione al 50% dell’imposizione sul reddito incrementale di imprese e professionisti: Al fine di favorire e incoraggiare la produttività delle imprese e dei professionisti, stimolandoli ad incrementare ulteriormente il proprio reddito, si rende necessario disporre una detassazione parziale del suo valore incrementale. La misura non comporta copertura (maggiori oneri) per lo Stato, in quanto, incidendo solo sulla tassazione dell’incremento del reddito, manterrebbe invariata l’imposizione rispetto al reddito prodotto nell’esercizio precedente. A tale misura potrebbe unirsi una previsione antielusiva, allo scopo di evitarne un uso distorto, introducendo l’obbligo della asseverazione di un Dottore Commercialista, che accerti l’effettiva natura incrementale del maggior reddito da detassare.
9. Riduzione fino al 50% dell’imposizione sul reddito incrementale per imprese e professionisti in proporzione all’incremento del costo del lavoro: Tale misura, ad integrazione della precedente, mira a incoraggiare ancor di più lo sviluppo anche dimensionale di imprese e professioni, introducendo un ulteriore beneficio per coloro i quali accrescono il proprio reddito ed accedono ad una riduzione della imposizione grazie al contemporaneo incremento del costo del lavoro. In tal caso il beneficio è, infatti, sempre commisurato al reddito incrementale, ma riconosciuto in ragione della variazione percentuale delle spese sostenute per il personale dipendente, con un massimo del 50%.
10. Misure a favore dell’aggregazione di professionisti: Al fine di incentivare la strutturazione e l’aggregazione tra professionisti, è auspicabile l’introduzione anche di ulteriori misure, che trovano la propria ratio nella rimozione delle attuali condizioni di sfavore:
- riduzione al 50% delle ritenute di acconto verso professionisti che impieghino personale dipendente (misura già prevista per agenti e rappresentanti di commercio);
- verifica e mantenimento dei regimi tributari agevolati anche in capo a professionisti aggregati, in funzione del reddito di partecipazione percepito con le medesime soglie del reddito autonomo;
- neutralità dell’operazione di aggregazione tra professionisti ai fini delle imposte sui redditi.
Considerazioni di chiusura
In generale, salvo la proposta delle ultime tre misure di cui sopra, di carattere specificatamente professionale, ciò che appare indispensabile è che si ponga fine all’improprio meccanismo di incremento del carico fiscale per effetto di subdole limitazioni al diritto di deduzione e detrazione.
Solo così, si potrà garantire che la misura delle aliquote di imposta nominali corrisponda all’effettivo prelievo fiscale maturato sul reddito disponibile. L’attuale sistema impositivo si traduce, invece, in un maggiore prelievo, determinando un effetto distorsivo non solo tra categorie di contribuenti, ma anche rispetto ad altri sistemi tributari, in primo luogo comunitari, creando un grave vulnus per la competitività (e credibilità) degli operatori economici de nostro Paese.
Misure come, ad esempio, le limitazioni alla deduzione delle spese e alla detrazione IVA in relazione ai veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, alla deducibilità e detraibilità delle spese telefoniche (laddove, peraltro, divengono sempre più necessarie nel forzato mutare delle modalità lavorative), nonché alla deducibilità e detraibilità di costi relativi al possesso di immobili destinati all’esercizio della professione, costituiscono una impropria sovra-tassazione di redditi di impresa e da lavoro, priva di altro fondamento che non sia una maggiore richiesta di partecipazione alla spesa dello Stato in ragione non già della misura del reddito prodotto, ma della sua natura, con ciò operando una discutibile ed iniqua differenziazione tra categorie di lavoratori (dipendenti ed autonomi).