AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Comunicato Stampa AIDC

Certificazione dei crediti d’imposta: una competenza anche dei dottori commercialisti
11/07/2024


Milano, 11 luglio 2024

La limitazione contenuta nell’articolo 7, comma 14 del D.M. 17 maggio 2024, che riconosce solo agli iscritti nella sezione A del registro revisori contabili  la possibilità di rilasciare l’obbligatoria certificazione dei crediti di imposta ZES per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti (escludendo, del tutto impropriamente, coloro che sono collocati nella sezione B del registro), è un evidente abbaglio che auspichiamo possa essere risolto rapidamente per rimuovere una previsione tecnicamente errata e palesemente discriminatoria verso i giovani e tutti i revisori che, per scelta o per  situazioni contingenti, non hanno incarichi attivi in corso.

Basta consultare le stesse “FAQ” del MEF sulla sezione B del registro per comprendere che si tratta di un errore di stesura tecnica della norma, che dovrà essere risolto. La circostanza offre, però, l’opportunità di richiamare una volta di più la miopia del legislatore, che troppo spesso dimentica le competenze specifiche del Dottore Commercialista nella stesura delle norme.

In tema di certificazione, infatti, occorre ricordare che l’articolo 1 comma 3 lettera a) della vigente legge ordinamentale attribuisce agli iscritti alla sezione A Commercialisti la seguente specifica competenza:

a)  la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta  dall’autorità  giudiziaria,  amministrativa o da privati, anche  ai  fini  dell'accesso  e  del  riconoscimento di contributi o finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari,  nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche.

AIDC chiede, quindi, la correzione dell’errore e l’immediata rettifica della disposizione laddove, colpevolmente, dimentica i revisori collocati nella sezione B, in quanto in contrasto con le stesse indicazioni del MEF in ordine alla natura ed allo scopo dell’appartenenza alla sezione A o B dell’elenco, solo ed esclusivamente connessa con la presenza o meno di incarichi di revisione legale in corso.

Allo stesso tempo, AIDC chiede che, per le società non obbligate per legge alla revisione legale, si preveda espressamente nella norma (ed in tutte quelle che contengono analoghe disposizioni) che “la certificazione sia rilasciata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nel registro dei revisori o da un Commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo ai sensi del D.lgs. 139/2005”.

“È arrivato anche il momento di riportare il registro sotto l’egida del CNDCEC” chiosa, infine, il Presidente Nazionale AIDC Edoardo Ginevra.

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   Comunicato Stampa AIDC - 11 luglio 2024