AIDC - Sezione di Milano
Norme di comportamento N.223
FATTO GENERATORE, ESIGIBILITÀ E FATTURAZIONE DEI SERVIZI
Le prestazioni di servizi assumono rilevanza IVA in due momenti distinti: quello in cui si realizza il “fatto generatore” e quello in cui l’imposta diviene “esigibile”. Il momento del fatto generatore coincide con l’esecuzione “materiale” della prestazione. È questa la circostanza in cui devono essere riscontrabili i presupposti di applicazione del tributo, che costituiscono la condizione necessaria per condurre all’esigibilità dell’IVA. Quello dell’esigibilità dell’imposta, invece, è il momento in cui l’Erario matura il diritto di pretendere il pagamento del tributo. È questa la fase determinante per l’emissione della fattura. L’esigibilità dell’imposta sui servizi si ha all’atto del pagamento del corrispettivo, salvi i soli criteri in deroga disposti dall’articolo 6, D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle fatturazioni anticipate, alle prestazioni gratuite in autoconsumo, periodiche e non, nonché ad alcune operazioni ivi precisate che prevedono il coinvolgimento di un soggetto non residente.