AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Statuto di AIDC Nazionale

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la “Associazione Italiana Dottori Commercialisti”, o più brevemente “AIDC” con sede in Italia,

associazione sindacale e di categoria.

L’associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza e non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali.

L’AIDC associa le Sezioni locali che ne chiedano l’adesione ed è autonoma nelle proprie iniziative ed attività.

 

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

 

ARTICOLO 3 - FINALITA’

L’associazione ha lo scopo di coordinare, promuovere e sostenere, in ambito nazionale, le attività svolte dalle

singole Sezioni locali ad essa associate.

In particolare, condivide con le Sezioni locali associate gli scopi e le funzioni seguenti:

  1. valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità, il titolo e il decoro della professione di Dottore Commercialista, garantendo all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a migliorare le norme che regolano l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di esercizio della professione nonché la previdenza e l’assistenza dei Dottori Commercialisti;
  2. rinsaldare fra i Dottori Commercialisti i legami di colleganza, amicizia, collaborazione e solidarietà;
  3. consentire ai giovani Dottori Commercialisti, ed ai Praticanti Dottori Commercialisti: di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;

di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento e la loro crescita nella vita professionale;

  1. promuovere iniziative volte ad incrementare l’attrattività della professione di Dottore Commercialista per le nuove generazioni;
  2. sostenere il mantenimento e l’elevazione della qualità della professione del dottore commercialista,

dal punto di vista tecnico e deontologico;

  1. promuovere l’approfondimento di temi ed argomenti rilevanti nella professione di Dottore Commercialista o di categoria;
  2. tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, in ogni sede, anche attraverso la promozione e la partecipazione ad organismi professionali ed interprofessionali, nazionali od internazionali. L’Associazione svolge le precedenti attività anche nell’interesse degli altri iscritti all’Albo dei Dottori

Commercialisti, quando tale interesse non sia in contrasto con quello dei Dottori Commercialisti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli iscritti e della categoria, nonché di gruppi di Dottori Commercialisti o di singoli Dottori Commercialisti, quando tale tutela sia di interesse collettivo.

Potrà, altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, delle Sezioni locali associate o dei loro iscritti e degli aventi causa di questi allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare i professionisti necessari all’occorrenza.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale, oltre che partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni diverse.

 

ARTICOLO 4 - QUALIFICA DI ASSOCIATO

Sono associate di AIDC tutte le Sezioni Locali che ne faranno richiesta, regolarmente costituite come associazioni ed ammesse ai sensi del successivo art. 23.

La qualifica di membro della Associazione decorre dalla data della riunione del Consiglio Direttivo che ne ha ratificato la domanda di iscrizione.

 

 

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE

L’iscrizione impegna le Sezioni Locali all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente Statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non sia legittimamente esercitato il recesso, a mezzo lettera raccomandata o pec, che comporti la cessazione di ogni impegno dell’Associazione nei confronti dell’Associato, e viceversa, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.

La Sezione Locale che recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale ed è, inoltre, tenuta ugualmente a soddisfare tutte le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell’Associazione.

La Sezione locale associata è tenuta a corrispondere un contributo associativo per ciascun anno solare, la cui misura è annualmente approvata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità.

Il contributo associativo annuale è rapportato al numero degli associati di ogni Sezione Locale al 31 dicembre

dell’anno precedente e dovrà essere corrisposto entro la scadenza del 30 aprile dell’anno successivo.

L’elenco degli associati di ciascuna Sezione Locale, completo dei dati anagrafici e dei recapiti aggiornati, dovrà prevenire in forma scritta all’Associazione entro le scadenze suddette.

L’Associazione ha facoltà di interrompere la prestazione dei servizi e il diritto di partecipazione al rapporto associativo, senza alcun obbligo di avviso alle Sezioni locali associate non in regola con il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.

La quota od il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tutte le Sezioni Locali Associate hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo ed è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Perdono la qualifica di Associato le Sezioni Locali che:

  1. recedono dal rapporto associativo o perdono i requisiti di cui all’art.5 del presente Statuto;
  2. si rivelano morose nel versamento del contributo associativo;
  3. vengono espulse per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente Statuto. Il provvedimento di espulsione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il Presidente della Sezione Locale interessata, e comunicato mediante raccomandata.

Tale provvedimento può essere impugnato dalla Sezione Locale espulsa mediante domanda di riesame da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, che delibererà in merito in occasione della prima riunione.

 

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
 
  1. il Vice Presidente;
  2. il Segretario;
  3. il Tesoriere;
  4. il Collegio dei Revisori;
  5. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche ricoperte nell’Associazione sono assunte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a piè di lista, sostenute dai componenti

degli organi ed incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

I componenti degli organi elettivi sono nominati tra i Dottori Commercialisti che risultano iscritti all’Albo degli Ordini territoriali e che fanno parte di Sezioni Locali associate ed in regola con il pagamento della quota. La nomina ad un qualunque organo dell’Associazione è incompatibile con l’assunzione delle seguenti cariche: Membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;

Presidente di Consiglio di Ordine Territoriale dei Dottori Commercialisti;

Membro del Consiglio Di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti; I Probiviri, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, possono consentire deroghe a tali incompatibilità purché temporanee e debitamente motivate.

 

 

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

All’Assemblea possono partecipare, con i diritti di voto spettanti secondo quanto previsto dal successivo art.

11, tutte le Sezioni Locali associate in regola con il versamento della quota annuale.

Ai soli fini della partecipazione alla assemblea, si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione della assemblea.

Ogni Sezione Locale associata partecipa all’assemblea con il proprio Presidente che esercita il diritto di voto.

Il Presidente Locale può delegare un componente del proprio consiglio direttivo, che lo sostituisca nella

partecipazione e nell’esercizio del voto.

Il Consiglio Direttivo può ammettere a partecipare altri soggetti per specifici interventi o relazioni utili allo svolgimento delle tematiche assembleari.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente pro-tempore dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona dalla stessa nominata.

 

ARTICOLO 9 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea degli associati:

  1. determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, indirizzi, formulando voti e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;
  2. approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
  3. approva il preventivo economico e finanziario dell’anno in corso e l’entità della quota annua associativa;
  4. elegge gli altri Organi dell’Associazione, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere, che sono nominati dal

Consiglio Direttivo tra i propri membri;

  1. modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto, a maggioranza di 1/5 degli iscritti.

 

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata a cura del Presidente o del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 (un quinto) delle

 

Sezioni Locali associate in regola con il pagamento della quota annuale, rappresentanti almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti, o quando ne facciano richiesta almeno 4 consiglieri.

L’Assemblea è convocata alternativamente a mezzo lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Nell’avviso devono essere indicati, oltre all’ora e al luogo, anche l’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 11 - VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA E DIRITTI DI VOTO

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni Sezione Locale associata ha diritto ad un numero di voti commisurato al numero dei propri iscritti in regola con la quota, con riferimento e sulla base delle più recenti comunicazioni e dei versamenti previsti al precedente art. 5. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti rappresentati dalle Sezioni Locali, calcolando il numero dei voti a ciascuna di esse spettanti.

L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio collegati sempreché sia possibile al Presidente verificare la validità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, consentire il regolare svolgimento dei lavori e della verbalizzazione nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni. In tal caso il segretario dell’Assemblea dovrà essere designato nel luogo in cui è presente il Presidente dell’Assemblea stessa.

 

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra sette e tredici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, che restano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina. Gli stessi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta ed eventualmente una seconda qualora destinati a ricoprire la carica di Segretario o Tesoriere. Ai fini dei suddetti limiti per la rielezione, l’eventuale cooptazione di uno o più consiglieri non verrà considerata quale prima elezione.

L’assenza ingiustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica,

deliberata dal Consiglio in piena autonomia. Il Consiglio Direttivo:

  1. compie ogni atto necessario alla realizzazione dello scopo associativo;
  2. promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, potendo a tal fine delegare ai suoi membri determinate funzioni ed attribuire specifici incarichi;
  3. redige le relazioni sull’attività dell’Associazione ed i rendiconti da presentare annualmente alla assemblea

degli Associati proponendo l’entità del contributo annuale;

  1. decide in merito alle domande di ammissione all’Associazione e sui provvedimenti di espulsione;
  2. delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo;
  3. nomina, tra i propri membri, il Segretario ed il Tesoriere;
  4. integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi, venga a decadere più del terzo dei Consiglieri in carica; in tal caso si procederà a nuove elezioni;
  5. dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
  6. assume ogni altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea degli Associati;
  7. istituisce, coordina e stabilisce funzioni e deleghe delle Commissioni di studio.
 
  • istituisce i regolamenti di attuazione per la costituzione delle sezioni locali, disciplinando lo Statuto che le stesse sezioni locali dovranno adottare, ed il regolamento elettorale conseguente alla nascita delle sezioni locali al fine della loro rappresentanza nel consesso nazionale;
  • formula i regolamenti associativi.

 

ARTICOLO 13- CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente, o il Vice Presidente lo ritengano opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre dei suoi componenti. La convocazione è inviata alternativamente a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano, telefax o per posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione con la specificazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine della convocazione è ridotto a 48 ore.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati sempreché sia possibile al Presidente verificare la validità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, consentire il regolare svolgimento dei lavori e della verbalizzazione nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte, anche limitatamente alla trattazione di specifici argomenti, a soci delle Sezioni Locali ed occorrendo a terzi, in veste di uditori, purché così sia stato determinato dal Presidente.

Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

 

 

ARTICOLO 14- PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 9), e resta in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina.

Il Presidente può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario, Tesoriere; può altresì avere ricoperto la carica di Vice Presidente per un solo mandato e può essere rieletto una sola volta, Vigila e presiede a tutte le attività dell’Associazione; presiede, di diritto, l’assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitare dal Vice Presidente.

Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vice Presidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Presidente.

 

ARTICOLO 15– VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 9), e resta in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina.

Il Vice Presidente può essere rieletto una sola volta e può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario o Tesoriere.

 

Coadiuva il Presidente nella sua attività e, in sua sostituzione, presiede l’assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

Il Vice Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Vice Presidente.

In caso di inabilità assoluta o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente fino alla successiva assemblea che dovrà poi provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

In tale ipotesi, le funzioni riservate al Vice Presidente sono svolte dal Segretario fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vice Presidente.

 

ARTICOLO 16 - SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell’Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri, e resta in carica fino alla data decisa dal Consiglio, ma non oltre la data della assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina assembleare e può essere rieletto, una sola volta, in caso abbia precedentemente ricoperto per due mandati la carica di Consigliere, ovvero per due volte qualora abbia ricoperto per un solo mandato la carica di Consigliere.

Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.

 

ARTICOLO 17 - TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri e resta in carica fino alla data decisa dal Consiglio, ma non oltre la data della assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina assembleare e può essere rieletto, una sola volta, in caso abbia precedentemente ricoperto per due mandati la carica di Consigliere, ovvero per due volte qualora abbia ricoperto, per un solo mandato, la carica di Consigliere.

Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio

Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.

 

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 9); è composto di tre membri effettivi, che durano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina ed elegge al proprio interno un Presidente.

Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, di esaminarne i libri contabili, i documenti contabili, rendiconti contabili, controllandone l’esattezza e la regolarità.

Delle verifiche effettuate viene redatto verbale che viene trascritto sul libro delle adunanze dei revisori. I Revisori redigono le relazioni di accompagnamento ai rendiconti che vengono presentati in sede di assemblea annuale degli associati.

I Revisori sono tenuti a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il loro

parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 9), ed è composto da tre

membri ordinari e due supplenti.

I Probiviri così nominati durano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina ed eleggono al loro interno il proprio Presidente. Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente pro-tempore.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell’Associazione, nonché sulla interpretazione del

presente Statuto.

I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo.

Il Collegio vigila sull’osservanza dello Statuto dell’Associazione ed adempie agli altri compiti previsti dal presente Statuto, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità.

Il Collegio si esprime “pro bono pacis” su tutte le controversie che insorgono all’interno dell’Associazione, le quali devono obbligatoriamente essere devolute al Collegio, tra gli organi dell’Associazione e fra l’Associazione e le singole Sezioni Locali associate o anche singoli iscritti in ragione del rapporto con questa Associazione.

La decisione del Collegio dei Probiviri, che deve essere prodotta entro 60 giorni dalla introduzione del giudizio arbitrale, è inappellabile e vincolante fra le parti.

Il Collegio, quando richiesto da un membro del Consiglio Direttivo, dal Presidente, da un Presidente di Sezione Locale, da un Proboviro di Sezione Locale, formula pareri sull’applicazione e sulla interpretazione del presente Statuto, nonché sulla interpretazione, applicazione e sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo. I pareri sono emessi entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di formulazione e sono vincolanti per l’istante.

Il Collegio si riunisce, anche in modalità telematica, per iniziativa del suo Presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per telefax, posta elettronica, o lettera almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Copia delle convocazioni e dei verbali vengono trasmessi anche al Presidente della Associazione.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

 

ARTICOLO 20 - COMMISSIONI DI STUDIO

Le commissioni di studio vengono nominate dal Consiglio Direttivo e sono organismi composti da Consiglieri e/o soci delle Sezioni Locali associate, incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria. Il Consiglio Direttivo può ammettere alla partecipazione anche terzi, con giustificato motivo.

Le Commissioni possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni nell’ambito delle competenze loro attribuite. Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione. La proprietà intellettuale di qualunque opera prodotta dalle commissioni appartiene esclusivamente all’Associazione.

Tutti i componenti delle commissioni di studio scadono allo scadere del consiglio direttivo che li ha nominati. L’attività di ciascuna Commissione di Studio viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Con voto unanime del Consiglio Direttivo, il Presidente di una Commissione di Studio potrà essere dallo stesso designato anche se non facente parte del Consiglio Direttivo stesso; in questo caso l’attività della Commissione di Studio sarà coordinata da un delegato scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 21 – ENTRATE E PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative versate dalle Sezioni Locali così come previsto dall’art. 5;
  2. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati da P.A., Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;
  3. dai lasciti e dalle donazioni;
  4. dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche;
  5. dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
  6. dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall’Associazione;
  7. da tutte le altre attività realizzate in via accessoria e/o strumentale. Concorrono a formare il patrimonio associativo:
  1. i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano all’Associazione;
  2. le eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
  3. le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo

indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge.

 

ARTICOLO 22 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Tesoriere predisporrà la bozza di Bilancio e di rendiconto gestionale e finanziario che, successivamente al benestare espresso dal Consiglio Direttivo, dovrà essere presentato all’assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro i quindici giorni antecedenti la data di riunione

dell’Assemblea indetta per l’approvazione.

 

ARTICOLO 23- COSTITUZIONE, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE SEZIONI LOCALI

Le Sezioni Locali che chiedono l’ammissione all’Associazione, ai sensi dell’art. 4, devono essere composte da almeno 5 iscritti. Le stesse dovranno adottare la denominazione “Associazione Italiana Dottori Commercialisti

- AIDC Sezione di ……” ove successivamente alla locuzione “di” verrà inserito il nome della città ove ha sede l’ordine di appartenenza dei propri iscritti. Lo Statuto, e le sue eventuali modifiche, delle Sezioni Locali dovrà essere preventivamente approvato dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può chiedere modifiche e/o integrazioni agli Statuti delle Sezioni Locali al fine di adeguarli alle mutate esigenze associative. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporterà l’esclusione della Sezione Locale dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo inoltre potrà, in casi gravi, decidere sulla esclusione di una Sezione locale associata, previa convocazione ed audizione del suo Presidente.

 

ARTICOLO 24 – MARCHIO

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti è la legale utilizzatrice del Marchio “Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” e del marchio “Associazione Italiana Dottori Commercialisti” e del logo che la contraddistingue. Con l’adesione all’Associazione nazionale e sino a quando perduri la medesima le Sezioni Locali sono autorizzate ad utilizzare marchio e logo così come indicato all’art. 23. Alla cessazione dell’adesione

 

la Sezione Locale, qualora non sia sciolta, dovrà adottare una diversa denominazione ed adottare un diverso marchio che non siano in alcun modo decettivi del marchio della denominazione o del logo associativo.

 

ARTICOLO 25- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo attivo, che dovrà avvenire in favore di altra associazione avente analoghe finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tale delibera, nonché per ogni modifica del presente Statuto di cui al precedente art. 9, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno un quinto di tutti gli aventi diritto al voto.

Documenti da scaricare

   Statuto - Sezione di Nazionale