AIDC - Sezione di Milano
Statuto di AIDC Milano
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita la “Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sez. di Milano”, o più brevemente “AIDC – Sezione di Milano” con sede in Milano, associazione sindacale e di categoria.
L’Associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza e non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali.
AIDC – Sezione di Milano aderisce all’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, associazione di secondo livello, di carattere nazionale, accettandone finalità, disposizioni e direttive.
ARTICOLO 2 - DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 3 - FINALITA’
L’Associazione, coordinandosi con l’Associazione nazionale, condivide con la stessa gli scopi e le funzioni seguenti:
- valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, garantendo all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a migliorare le norme che regolano l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di esercizio della professione;
- rinsaldare fra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
- consentire ai giovani Dottori Commercialisti, Esperti Contabili ed ai Praticanti;
- di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
- di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale; - promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile o di categoria;
- tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali.
L’Associazione inoltre deve svolgere costante funzione di monito ed indirizzo nei confronti dell’Associazione Nazionale e della sua attività di rappresentanza sindacale, seguendone successivamente il coordinamento.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria.
Potrà, altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, dei propri iscritti allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare i professionisti necessari all’occorrenza.
ARTICOLO 4 - QUALIFICA DI ASSOCIATO
Previo consenso deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi consiglieri, sono Associati dell’Associazione le seguenti persone fisiche che all’atto della richiesta di prima iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente statuto e gli obiettivi che l’Associazione si propone:
- i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell’Albo tenuto presso l’Ordine di Milano, ovvero in Albo di altra giurisdizione, purché nella medesima non sia stata istituita una Sezione Locale aderente alla Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di secondo livello, e quindi di carattere nazionale;
- i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell’Albo tenuto presso altro Ordine, purché svolgano la propria attività professionale prevalentemente presso uno studio ubicato nella giurisdizione di competenza dell’Albo dell’Ordine di Milano.
Possono inoltre assumere la qualifica di Associati, ancorché senza diritto di voto:
- gli iscritti nel Registro dei Praticanti Dottori Commercialisti;
- coloro che, avendo esercitato nel passato la professione di Dottore Commercialista, si sono cancellati dall’Albo professionale avendo i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico della CNPADC;
- le persone non ricomprese nelle precedenti elencazioni, ma competenti in materia di Diritto Civile e Penale, tributaria e contabile, e in possesso di adeguati requisiti morali, che, impegnandosi ad accettare e rispettare le norme del presente statuto e gli obiettivi che l’Associazione si propone, ne abbiano fatto richiesta a seguito di esplicito invito loro rivolto dall’Associazione e deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi Consiglieri, sentito il parere dei Probiviri. In tal caso la qualifica di Associato decorre dalla richiesta di iscrizione.
La qualifica di Associato della Associazione decorre dalla richiesta di iscrizione, ma è sottoposta a condizione risolutiva del consenso del Consiglio Direttivo come sopra richiesto.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE
L’iscrizione impegna l’Associato all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, che comportano la cessazione di ogni impegno dell’Associato nei confronti dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.
Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. E’, inoltre, tenuto ugualmente a soddisfare tutte le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell’Associazione.
L’Associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo per l’anno solare, la cui misura è proposta annualmente dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità.
L’Associazione ha facoltà di interrompere la prestazione dei servizi e il diritto di partecipazione al rapporto associativo, senza alcun obbligo di avviso, agli Associati non in regola con il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.
La quota od il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile
Fatto salvo quanto indicato all’art. 4 del presente statuto, tutti gli Associati hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo ed è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Perdono la qualifica di Associato:
- coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all’art. 4 del presente statuto.
- coloro che si rivelano morosi nel versamento del contributo associativo;
- coloro che vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto. Il provvedimento di espulsione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’interessato, e comunicato mediante raccomandata. Tale provvedimento può essere impugnato dall’espulso mediante domanda di riesame da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, qualora istituito, che delibererà in merito in occasione della prima riunione.
ARTICOLO 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, qualora nominato;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori, qualora nominato;
- il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.
Tutte le cariche ricoperte nell’Associazione sono assunte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a pié di lista, sostenute dai componenti degli organi ed incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.
I componenti degli organi elettivi sono nominati tra tutti coloro che risultano iscritti all’Albo dell’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in regola con il pagamento della quota associativa. La nomina ad un qualunque organo dell’Associazione è incompatibile con l’assunzione di cariche negli Organi di Amministrazione o Controllo presso i seguenti Enti Istituzionali: Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.
ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Fatto salvo quanto diversamente indicato all’art. 4 del presente statuto, all’Assemblea degli Associati possono partecipare, ed hanno diritto al voto, tutti gli Associati maggiori di età in regola con il versamento della quota annuale relativa all’anno in cui viene tenuta l’assemblea.
Ai fini della partecipazione alla assemblea si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione della assemblea.
Ogni Associato ha un voto ed ogni avente diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a dieci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente pro-tempore dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da persona dalla stessa nominata.
ARTICOLO 9 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Associati:
- determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, indirizzi, formulando voti e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- approva il preventivo economico e finanziario dell’anno in corso e l’entità della quota annua associativa;
- elegge gli altri Organi dell’Associazione, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere, che sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri;
- modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.
ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente o del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 (un quinto) degli Associati con diritto di voto in regola con il pagamento della quota annuale, o quando ne facciano richiesta almeno 4 consiglieri.
L’Assemblea è convocata alternativamente a mezzo lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Nell’avviso devono essere indicati, oltre all’ora e al luogo, anche l’ordine del giorno.
ARTICOLO 11 - VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA E DIRITTI DI VOTO
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati con diritto di voto.
L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio collegati sempreché sia possibile al Presidente verificare la validità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, consentire il regolare svolgimento dei lavori e della verbalizzazione nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni. In tal caso il segretario dell’Assemblea dovrà essere designato nel luogo in cui è presente il Presidente dell’Assemblea stessa.
ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra tre e tredici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente (se nominato), che restano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina. Gli stessi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta ed eventualmente una seconda qualora destinati a ricoprire la carica di Segretario o Tesoriere. Ai fini dei suddetti limiti per la rielezione, l’eventuale cooptazione di uno o più consiglieri non verrà considerata quale prima elezione.
L’assenza ingiustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.
Il Consiglio Direttivo:
- promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
- redige le relazioni sull’attività dell’Associazione ed i rendiconti da presentare annualmente alla assemblea degli Associati proponendo l’entità del contributo annuale;
- decide in merito alle domande di ammissione all’Associazione e sui provvedimenti di espulsione;
- delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo;
- nomina, tra i propri membri, il Segretario ed il Tesoriere;
- integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra gli Associati. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi, venga a decadere più del terzo dei Consiglieri in carica; in tal caso si procederà a nuove elezioni;
- dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
- prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea degli Associati;
- istituisce, coordina e stabilisce funzioni e deleghe delle Commissioni di studio.
ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente, o il Vice Presidente (se nominato) lo ritengano opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre dei suoi componenti. La convocazione è inviata alternativamente a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano, telefax o per posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione con la specificazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine della convocazione è ridotto a 48 ore.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato) o da un designato dallo stesso. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati sempreché sia possibile al Presidente verificare la validità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, consentire il regolare svolgimento dei lavori e della verbalizzazione nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni. In tal caso il Segretario dovrà essere designato nel luogo in cui è presente il Presidente del Consiglio Direttivo.
Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche ad Associati non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso.
Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.
ARTICOLO 14 - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 9), e resta in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina.
Il Presidente può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario, Tesoriere; può altresì avere ricoperto la carica Vice-Presidente per un solo mandato e può essere rieletto una sola volta.
Vigila e presiede a tutte le attività dell’Associazione; presiede, di diritto, l’assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitare dal Vice Presidente (se nominato).
Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vice Presidente (se nominato) ovvero il Consigliere più anziano, fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Presidente.
ARTICOLO 15 – VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Vice Presidente può essere eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 9), e resta in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina.
Il Vice Presidente può essere rieletto una sola volta e può avere ricoperto precedenti mandati con la carica di Consigliere, Segretario o Tesoriere.
Coadiuva il Presidente nella sua attività e, in sua sostituzione, presiede l’assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.
Il Vice Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Vice Presidente.
In caso di inabilità assoluta o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente fino alla successiva assemblea che dovrà poi provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
In tale ipotesi, le funzioni riservate al Vice Presidente sono svolte dal Segretario fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vice Presidente.
ARTICOLO 16 - SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Segretario dell’Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri, e resta in carica fino alla data decisa dal Consiglio, ma non oltre la data della assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina assembleare e può essere rieletto, una sola volta, in caso abbia precedentemente ricoperto per due mandati la carica di Consigliere, ovvero per due volte qualora abbia ricoperto per un solo mandato la carica di Consigliere.
Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.
ARTICOLO 17 - TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri e resta in carica fino alla data decisa dal Consiglio, ma non oltre la data della assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina assembleare e può essere rieletto, una sola volta, in caso abbia precedentemente ricoperto per due mandati la carica di Consigliere, ovvero per due volte qualora abbia ricoperto, per un solo mandato, la carica di Consigliere.
Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.
In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.
ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori può essere nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 9); è composto di tre membri effettivi, che durano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina ed elegge al proprio interno un Presidente.
Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, di esaminarne i libri contabili, i documenti contabili, rendiconti contabili, controllandone l’esattezza e la regolarità.
Delle verifiche effettuate viene redatto verbale che viene trascritto sul libro delle adunanze dei revisori.
I Revisori redigono le relazioni di accompagnamento ai rendiconti che vengono presentati in sede di assemblea annuale degli associati.
I Revisori sono tenuti a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno.
ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 9), ed è composto da tre membri ordinari e due supplenti.
I Probiviri così nominati durano in carica fino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina ed eleggono al loro interno il proprio Presidente.
Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente pro-tempore.
Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell’Associazione, nonché sulla interpretazione del presente statuto.
I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo.
Il Collegio vigila sull’osservanza dello statuto dell’Associazione ed adempie agli altri compiti previsti dal presente statuto, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità.
Il Collegio si esprime “pro bono pacis” su tutte le controversie che insorgono all’interno dell’Associazione e tra gli organi dell’Associazione.
La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante fra le parti.
Il Collegio si riunisce per iniziativa del suo Presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per telefax, posta elettronica, o lettera almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Copia delle convocazioni e dei verbali vengono trasmessi anche al Presidente della Associazione.
Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
ARTICOLO 20 - COMMISSIONI DI STUDIO
Le commissioni di studio vengono nominate dal Consiglio Direttivo e sono organismi composti da Consiglieri e/o Associati, incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria.
Possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni. Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione.
Tutti i componenti delle commissioni di studio scadono allo scadere del consiglio direttivo che li ha nominati.
L’Attività di ciascuna Commissione di Studio viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Con voto unanime del Consiglio Direttivo, il Presidente di una Commissione di Studio potrà essere dallo stesso designato anche se non facente parte del Consiglio Direttivo stesso; in questo caso l’attività della Commissione di Studio sarà coordinata da un delegato scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21 – ENTRATE E PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative versate così come previsto dall’art. 5;
- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati da P.A., Enti, locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;
- dai lasciti e dalle donazioni;
- dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche;
- dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
- dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall’Associazione;
- da tutte le altre attività realizzate in via accessoria e/o strumentale.
Concorrono a formare il patrimonio associativo:
- i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano all’Associazione;
- le eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
- le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.
Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuite, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 22 - BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Tesoriere predisporrà la bozza di Bilancio e di rendiconto gestionale e finanziario che, successivamente al benestare espresso dal Consiglio Direttivo, dovrà essere presentato all’assemblea per la relativa approvazione.
Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro i quindici giorni antecedenti la data di riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione.
ARTICOLO 23 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo attivo, che dovrà avvenire in favore di altra associazione avente analoghe finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tale delibera, nonché per ogni modifica del presente statuto di cui al precedente art. 9, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti gli Associati con diritto di voto.